Definizione
L’istruzione parentale, detta anche “homeschooling”, è la scelta di una famiglia, o di un gruppo di famiglie, di provvedere autonomamente all’istruzione dei propri figli.
L’insegnamento può essere impartito dai genitori oppure da un educatore privato.
La possibilità di attivare l’istruzione parentale è prevista dagli art. 30, 33 e 34 della Costituzione ed è poi regolato da una serie di norme di legge:
- Lgs. 297/1994, art. 111 e ss.;
- Lgs. 59/2004, art. 8 c. 4 e art.m 11 cc. 5-6;
- Lgs. 76/2005, art. 1 cc. 4-5;
- Lgs. 296/2006, art. 1 c. 622;
- Lgs. 62/2017, art. 23;
D.M. 8 febbraio 2021, n. 5;
C.M. prot. 29452 del 30 novembre 2021 (iscrizioni per l’anno 2022/2023).
- Caratteristiche dell’istruzione parentale
I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
La legge ha stabilito che, in caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza e alla scuola di appartenenza.
Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in base a quanto stabilito nell’art. 23 del D. Lgs.62/2017.
La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale deve vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno.
Al controllo dell’adempimento sono competenti il dirigente scolastico ed il sindaco del Comune di residenza.
- Obbligo esami di idoneità e procedure
Gli alunni che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, si avvalgono dell’istruzione parentale, i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o al successivo grado d’istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.
Secondo C.M. 51 del 18/12/2014 l’esame di idoneità, ai fini dell’accertamento dell’obbligo di istruzione, è dovuto annualmente.
L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno d’età.
L’accesso agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno d’età e che siano in possesso dell’attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.
L’accesso all’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico in cui si svolge l’esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell’attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Secondo le attuali disposizioni:
- l’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l’idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe;
- le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Ministero dell’Istruzione. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico (D. Lgs. 59/2004, art. 8);
- non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno e su questo le singole scuole non hanno margini di discrezionalità;
- la domanda va presentata entro il 30 aprile (C. M. 27/2011);
- le norme dettate dal Ministero dell’Istruzione, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (l’idoneità alla classe) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato;
- le norme di riferimento sono quelle indicate nel D. Lgs. 59/2004, artt. 8 e 11; T. U. 297/1994, artt. 192 e 193; DPR 122/2009;
- nel nostro ordinamento (Indicazioni Nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (obiettivi di apprendimento). È il raggiungimento di tali obiettivi che la commissione esaminatrice deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva. A tal fine occorre presentare alla commissione d’esame i programmi svolti dall’alunno durante l’istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali statali;
- se l’alunno non supera l’esame non acquisisce l’idoneità richiesta.
Inoltre occorre precisare che l’unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento (come evince la Nota prot. 5693 del 20.06.2005) è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento: “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”. Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.
- Sono sedi di esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.
- I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l’iscrizione all’esame di idoneità o all’esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all’esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.
- La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati dal dirigente scolastico. La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico.
- Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell’esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.
L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area linguistica (suddivisa in produzione, grammatica e comprensione), l’area matematica (suddivisa in logica, geometria e numero) ed in un colloquio (che non prevede la presentazione di tesina o relazione) inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.
L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e della prima lingua comunitaria adottata dalla scuola sede d’esame, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.
La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi per la scuola secondaria di primo grado e con l’attribuzione dei livelli di competenza per la scuola primaria.
L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: idoneo – non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.